Formulario di Identificazione dei Rifiuti

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Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) costituisce il documento di trasporto che accompagna il carico di rifiuti, nel quale sono riportate tutte le informazioni su di esso (tipologia, quantità, ecc.) oltre che sul soggetto che lo ha prodotto, su quello che lo trasporta e su quello che lo deve ricevere.

A cosa serve il Formulario di Identificazione dei Rifiuti

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti ha la funzione di tracciare in maniera completa e precisa gli spostamenti dei rifiuti consentendone l’identificazione in ogni momento e permettendo il controllo a posteriori da parte delle autorità competenti.

Il Formulario assolve anche alla funzione di registrare i soggetti che sono intervenuti nel processo di spostamento del rifiuto, vale a dire il produttore (cioè l’azienda che lo invia), il trasportatore (che deve sempre essere un’impresa provvista dell’apposita autorizzazione) ed il destinatario (cioè l’azienda che riceve il rifiuto per provvedere al relativo smaltimento o, se del caso, al recupero).

Va precisato che, qualora i rifiuti vengano spostati all’interno di un’area privata (ad esempio tra due capannoni contigui di una stessa azienda), non è necessaria la compilazione del Formulario.

Vidimazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti

Il modulo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti deve essere preventivamente numerato e vidimato da parte della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente per il territorio o dalla filiale locale dell’Agenzia delle Entrate.

La fattura di acquisto del Formulario in bianco deve essere annotata sul Registro IVA dell’azienda unitamente ai codici identificativi del FIR medesimo; la vidimazione della Camera di Commercio, invece, non comporta pagamento di bolli o tasse ed è assolutamente gratuita.

Ogni Formulario deve essere predisposto e poi compilato in quattro copie, come di seguito dettagliato, da parte del soggetto che produce il rifiuto. In caso di impossibilità, può avvenire da parte del soggetto che trasporta il rifiuto ma la responsabilità riguardo alla veridicità del contenuto del FIR rimane sempre in capo al produttore.

Compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti

Come sopra accennato, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti deve essere predisposto e compilato in quattro copie:

  • la prima rimane al produttore mentre, delle altre tre, firmate e datate al momento dell’arrivo da parte del soggetto destinatario
  • una rimane al destinatario stesso
  • una al trasportatore
  • l’ultima viene riconsegnata al produttore da parte del trasportatore.

Le informazioni da inserire nel Formulario sono quelle previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Quelle principali sono:

  • il numero del registro (da compilare a cura di ogni soggetto coinvolto sulla propria copia);
  • la data di emissione;
  • i dati identificativi del il produttore (la ragione sociale dell’azienda o il nome e il cognome in caso di soggetto privato, l’indirizzo della sede/dimore e il codice fiscale/partita IVA), del destinatario e del trasportatore (in questo caso va indicato anche il numero di autorizzazione a svolgere tale attività insieme alla data di validità dell’autorizzazione stessa)
  • le caratteristiche dei rifiuti trasportati (identificate sulla base delle codifiche stabilite dalla normativa vigente);
  • la destinazione del rifiuto, vale a dire se esso sia destinato al recupero o allo smaltimento;
  • la quantità di rifiuti trasportata;
  • il percorso seguito dal trasporto unitamente al mezzo utilizzato.

Il produttore e il trasportatore appongono la propria firma come conferma delle informazioni inserite.

Vi è infine un campo riservato alla compilazione, sulla propria copia, da parte del soggetto destinatario nel quale quest’ultimo dovrà dichiarare l’avvenuta accettazione (completa o parziale, indicando la quantità accettata) o il respingimento del carico con le motivazioni del caso. Il destinatario provvede a controfirmare, indicando la data e l’ora della consegna, il Formulario, completando il trasporto e chiudendo di fatto l’attività.

 

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